Condizioni generali di venditaART. 1 - Informazioni generali a) Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura valgono per tutte le prestazioni di NOVA DITEX SRL , DITEX PADOVA SRL UNIPERSONALE, DITEX TECHNOLOGIES SRL (di seguito denominato Gruppo Ditex ) al Cliente. Condizioni divergenti del cliente si ritengono valide solo se espressamente riconosciute per iscritto dal Gruppo Ditex.b) Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura hanno validità anche laddove esse non siano allegate, nel caso particolare, purché il cliente ne sia stato portato a conoscenza in altro modo. c) Se una clausola di queste condizioni generali di vendita e fornitura dovesse risultare non valida, integralmente od in parte, i contraenti provvederanno a sostituire tale clausola con una nuova clausola che si avvicini il più possibile al fine giuridico ed economico. d) Le offerte (soprattutto quelle contenute in listini, brochure, Internet, ecc.) non sono impegnative. e) Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti necessitano della forma scritta per essere validi. In caso di divergenze tra le disposizioni contrattuali concordate per iscritto e le presenti condizioni prevalgono, le disposizioni contrattuali.
ART 2 - Conclusione del contratto/Ordini a) Gli ordini inoltrati direttamente a Gruppo Ditex o pervenuti a quest'ultima per il tramite dei suoi agenti o rappresentanti non si riterranno definitivamente accettati se non a seguito di conferma scritta (conferma d'ordine) di Gruppo Ditex.b) Il contratto si intende concluso nel momento in cui Gruppo Ditex riceve conferma per iscritto l'accettazione dell'ordine e del preventivo, oppure emetta fattura. c) Eventuali difformità dall'ordine nella conferma d’ordine, nel preventivo o nella fattura divengono contenuto del contratto, salvo opposizione scritta del cliente entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d’ordine. Rimane riservato il diritto di correggere solo errori di calcolo. d) Qualsiasi modifica o revoca dell'ordine richiesta dal cliente potrà essere presa in considerazione solo se pervenuta per iscritto a Gruppo Ditex sette (7) giorni prima della spedizione della merce. e) Nel caso di merce prodotta su ordine Gruppo Ditex si riserva il diritto di accettare ogni modifica dell'ordine in qualsiasi momento tali ordini saranno considerati da onorare e comporteranno variazione di prezzo.
Art. 3 – Prezzi
I rischi relativi alla merce e, in particolare, quelli inerenti il suo trasporto vengono trasferiti in capo al cliente a partire dalla consegna della stessa, la quale ha luogo al momento della rimessa o del prelevamento di detta merce dagli stabilimenti o depositi del Gruppo Ditex, per ogni vendita, qualunque ne sia la destinazione e qualsiasi siano le modalità di vendita o di pagamento del trasporto. Tuttavia, per gli ordini con riferimento agli INCOTERMS, si applicano le norme INCOTERMS vigenti al momento della vendita. Spetta al solo cliente tutelare i propri diritti rispetto al trasportatore adottando gli opportuni provvedimenti nei tempi e nei modi fissati dalle normative applicabili a tali fattispecie. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente (art. 5) anche se spedita in portofranco ed ogni responsabilità del Gruppo Ditex cessa pertanto dal momento che la merce è uscita dai suoi magazzini. Salvo patto contrario, imballo e trasporto vengono addebitati al cliente. Ogni eventuale assicurazione, per rischi di trasporto e di ogni altra natura, viene effettuata solo su esplicita richiesta del cliente ed a spese di quest’ultimo. In mancanza di apposite istruzioni, la nostra società provvede all'inoltro della merce con il mezzo che essa ritiene più idoneo. Art. 7 - Verifica ed accettazione delle forniture a) Il cliente è tenuto a verificare la merce entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, segnalando per iscritto a Gruppo Ditex, entro tale periodo, eventuali anomalie. Decorso il suddetto termine la merce si intende accettata.b) Gruppo Ditex provvederà all'eliminazione dei difetti segnalati, come da art. 7 a), se da essa riconosciuti ad essa imputabili, oppure a sua scelta provvederà alla sostituzione della merce difettosa. c) Il cliente non può far valere altri diritti, per difetti di qualsivoglia natura nelle forniture, ad eccezione di quelli espressamente menzionati negli Art 7 ed 8.
Art. 8 - Garanzia e responsabilità per difetti a) Il periodo di garanzia parte dall'arrivo della merce nel luogo di consegna convenuto. La merce potrebbe essere composta da più componenti, i quali potrebbero essere coperti da un diverso periodo di garanzia. In particolare la presente garanzia è valida per un periodo di 12 mesi ad esclusione in generale dei materiali di consumo, la cui durata è pari a 6 mesi. La merce sostituita o riparata non è coperta da nuova garanzia.b) Il cliente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione di merce difettosa. Sono escluse modifiche e riduzioni. c) La garanzia decade anticipatamente a causa di modifiche o riparazioni inappropriate fatte dal cliente o da terzi oppure se, in caso di difetto, il cliente non dà immediatamente a Gruppo Ditex la possibilità di eliminarlo. d) Gruppo Ditex non si assume responsabilità per difetti da ricondurre ad informazioni imprecise da parte del cliente. Gruppo Ditex non si assume inoltre la responsabilità per difetti verificatesi su altri componenti a seguito di rimontaggio del prodotto revisionato o fornito da Gruppo Ditex, ad usura naturale, manutenzione difettosa, utilizzo inadeguato, impiego eccessivo, eventi di forza maggiore, nonchè per altri motivi non imputabili a Gruppo Ditex. e) Gruppo Ditex non risponde per danni consequenziali o per danni indiretti legati all'uso o ad una temporanea inutilizzabilità del prodotto fornito, soprattutto per danni da mancato guadagno ed eventuali disagi per il cliente. f) Nel caso in cui terzi richiedessero a Gruppo Ditex di rispondere per danni di responsabilità civile derivanti dal prodotto, la cui causa risieda in un difetto non imputabile a Gruppo Ditex (cattivo montaggio o sostituzione), il cliente dovrà risarcire a Gruppo Ditex tutte le spese sostenute.
Art. 9 - Riserva di proprietà La proprietà della merce è riservata al Gruppo Ditex fino alla completa corresponsione del prezzo e delle voci accessorie, mentre resta specificato che i rischi sulla merce vengono trasferiti all'acquirente al momento della consegna, come precisato al precedente Art. 5. Di conseguenza, in caso di parziale omesso pagamento, Gruppo Ditex si riserva il diritto di esigere alla prima richiesta e senza altra formalità, la restituzione della merce consegnata, in qualunque luogo essa venga a trovarsi. Ogni e qualsiasi spesa riconducibile al ritrasferimento della merce nei locali del Gruppo Ditex sarà a carico del cliente. Il cliente sarà altresì tenuto a rispettare gli obblighi che incombono in quanto depositario delle merci. Di conseguenza, l'acquirente dovrà corrispondere il prezzo della merce in caso di ammanco accidentale o meno. Il cliente si impegna a non rimuovere gli imballaggi o le etichette presenti sulle merci non ancora saldate.
Art. 10 - Mancato pagamento a) Il mancato pagamento anche di una sola fattura costituisce inadempimento grave e autorizza Gruppo Ditex a sospendere ulteriori consegne o a considerare immediatamente rescisso il contratto per inadempienza del cliente, con riserva di ogni diritto a pretendere il risarcimento del danno. Analogamente, qualora il contratto preveda una forma di pagamento posticipato e il cliente non paghi entro i termini o presenti reclamo su una partita già consegnata, Gruppo Ditex avrà facoltà di revocare tale condizione e richiedere il pagamento anticipato per le successive consegne. Qualora il cliente non soddisfi tale richiesta, Gruppo Ditex potrà risolvere il contratto, riservandosi il diritto a pretendere il risarcimento dei danni.Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato alla scadenza indicata in fattura, saranno pienamente esigibili interessi di mora per il ritardo, senza formale preavviso e senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento, dal giorno successivo alla scadenza.
Sono contrattualmente assimilati alla forza maggiore e costituiranno causa di estinzione o sospensione degli obblighi di Gruppo Ditex, senza che il cliente abbia diritto a sollevare eccezione alcuna, gli incidenti a carico della produzione o del magazzinaggio dei propri prodotti, la sospensione parziale o totale dell’approvvigionamento di materie prime o energia, inadempienze di trasportatori, incendi, inondazioni, epidemie o pandemie, rottura di macchinari, scioperi totali o parziali, decisioni amministrative, interventi di terzi, guerre e qualsiasi evento esterno di natura atta a ritardare o a impedire o a rendere economicamente eccessivo l’adempimento degli obblighi del Gruppo Ditex. Art. 12 - Foro Competente a) Il presente contratto è sottoposto al diritto italiano esclusa la convenzione di Vienna sulla compravendita.b) Foro competente ed esclusivo per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti contrattuali e quello di Verona. |